LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita’
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita’ umana e i diritti di liberta’ e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa’;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivita’, nonche’ la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche’ la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.
Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale
della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5.
Nota all’art. 2:
- Il testo dell’art. 4 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n.
5/1948, e’ il seguente:
”Art. 4 (Funzioni della regione). – In armonia con la
Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dello
Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e
degli interessi nazionali, nonche’ delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica …
(Omissis)”.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto
1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e’ causa di
difficolta’ di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacita’ complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’eta’, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravita’. Le situazioni
riconosciute di gravita’ determinano priorita’ nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
Art. 4.
Accertamento dell’handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta’, alla
necessita’ dell’intervento assistenziale permanente e alla capacita’
complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono
effettuati dalle unita’ sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unita’ sanitarie locali.
Art. 5.
Principi generali per i diritti della persona
handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia
e la realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
a) svilluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il
mantenimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e
sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un’informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la
comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilita’ di
recupero e di integrazione della persona handicappata nella societa’;
e) assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-
sanitari la collaborazione della famiglia, della comunita’ e della
persona handicappata, attivandone le potenziali capacita’;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per
evitare o constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o
per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il coordinamento e l’integrazione
con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di
programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne e’ colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti piu’ idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
Nota all’art. 5:
- L’art. 27 della legge n. 142/1990, recante norme in
materia di “Ordinamento delle autonomie locali”, e’ il
seguente:
”Art. 27 (Accordi di programma). – 1. Per la definizione e
l’attuazione di opere di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni,
di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu’ tra i
soggetti predetti, il Presidente della regione o il
presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu’ dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita’, il finanziamento e di ogni altro connesso
adempimento .. (Omissis)”.
Art. 6.
Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e
precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle conseguenze dell’handicap, nonche’ sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b) l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei
bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l’individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di
lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono
essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la
terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
f) l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e l’obbligatorieta’ del controllo per
l’individuazione ed il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le
modalita’ dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate
con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell’articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti
possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori
congeniti del metabolismo alle quali estendere l’indagine per tutta
la popolazione neonatale;
h) un’attivita’ di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli
asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo, per accertare
l’inesistenza o l’insorgenza di patologie e di cause invalidanti e
con controlli sul bambino entro l’ottavo giorno, al trentesimo
giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. E’ istituito a tal fine un
libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui
all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono
riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo per eliminare la nocivita’ ambientale e prevenire gli
infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
Note all’art. 6:
- Il testo dell’art. 53 della legge n. 833/1978,
sull’istituzione del Servizio sanitario nazionale, come
modificato dall’art. 20 del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 368, per effetto dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1985, n. 595, e’ il seguente:
”Art. 53. – Le linee generali di indirizzo e le modalite’
di svolgimento delle attivita’ istituzionali del Servizio
sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario
nazionale in conformita’ agli obiettivi della
programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente
l’esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-
sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle
regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo
su proposta del Ministro della sanita’, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale e’ sottoposto dal Governo al
Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non
legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al
Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo
presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia
le disposizioni precettive ai fini della applicazione del
piano sanitario nazionale, sia le norme per il
finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale,
rapportate alla durata del piano stesso, con specifica
indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario
nazionale ai sensi dell’articolo 51 della presente legge e
dei criteri di ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano
sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e
le norme di finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e
coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il
cui parere si intende positivo se non espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e
puo’ essere modificato nel corso del triennio con il
ripetto delle modalita’ di cui al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e
le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente
quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al
Parlamento nel corso dell’ultimo anno di vigenza del piano
precedente, in tempo utile per consentirne l’approvazione
entro il 1 settembre dell’anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani
sanitari regionali entro il successivo mese di novembre”.
- Il testo dell’art. 55 della citata legge n. 833/1978 e’
il seguente:
”Art. 55 (Piani sanitari regionali). – Le regioni
provvedono all’attuazione del servizio sanitario nazionale
in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il
triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla
eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle
prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono
uniformarsi ai contenuti e agli indirizzi del piano
sanitario nazionale di cui all’art. 53 e riferirsi agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono
predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura
prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla
consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni
ed organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali
delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120
giorni prima della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono
uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle
regioni”.
- Il testo dell’art. 5, primo comma, della medesima legge
n. 833/1978 e’ il seguente: “La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita’ amministrative delle regioni
in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere
unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
di efficacia della spesa sanitaria nonche’ agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari,
spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il
Ministro della sanita’, sentito il Consiglio sanitario
nazionale”.
- Il testo dell’art. 27 della piu’ volte citata legge n.
833/1978 e’ il seguente:
”Art. 27 (Strumenti informativi). – Le unita’ sanitarie
locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto
sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell’assistito
esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari
obbligatori di cui al successivo articolo 33. L’unita’
sanitaria locale provvede alla compilazione ed
all’aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui
dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell’anamnesi richiesta
dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono
riportati, a cura della sanita’ militare, gli accertamenti
e le cure praticate durante il servizio di leva.
Il libretto e’ custodito dall’interessato o da chi esercita
la potesta’ o la tutela e puo’ essere richiesto solo dal
medico, nell’esclusivo interesse della protezione della sa-
lute dell’intestatario.
Con decreto del Ministro della sanita’, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, e’ approvato il modello del
libretto sanitario personale comprendente le indicazioni
relative all’eventuale esposizione a rischi in relazione
alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalita’
per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del
libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
(Omissis)”.
Art. 7.
Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e
sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilita’ di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalita’ della situazione di
handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita’. A questo fine il
Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o
convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonche’ gli specifici interventi riabilitativi
e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle
menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all’estero.
Art. 8.
Inserimento ed integrazione sociale
1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui e’ inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea
o permanente grave limitazione dell’autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e
privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e
il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilita’ di personale appositamente qualificato, docente e non
docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,
in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro
anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilita’ dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunita’-alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per
favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione
familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di
rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialita’ residue non consentano
idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanita’, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attivita’ extrascolastiche per integrare ed
estendere l’attivita’ educativa in continuita’ ed in coerenza con
l’azione della scuola.
Nota all’art. 8:
- Il testo dell’art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e’ il seguente:
”Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). – 1. E’
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e’ convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra
circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno,
tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico
non e’ attribuito, ad altro ministro. La Conferenza e’
composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri inviata alle riunioni
della Conferenza i ministri interessati agli argomenti
iscritti all’ordine del giorno, nonche’ rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l’inclusione
nel contingente della segreteria di personale delle regioni
o delle province autonome, il cui trattamento economico
resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell’attivita’ normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all’esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche’ sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attivita’ della Conferenza.
7. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla
richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti
sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da
trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla
base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale
per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni
e province autonome, determinando le modalita’ per
l’acquisizione di tali pareri, per la cui formazione
possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome, (con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, si
e’ provveduto a riordinare le funzioni della Conferenza di
cui al presente articolo e degli organismi a composizione
mista Stato-regioni, n.d.r.)”.
Art. 9.
Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che puo’ essere isitituito dai
comuni o dalle unita’ sanitarie locali nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, e’ diretto ai cittadini in temporanea
o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici,
protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei cittadini
stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini
non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale e’ integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e puo’
avvalersi dell’opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano
richiesta;
b) cittadini di eta’ superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attivita’ volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve
avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266.
Nota all’art. 9:
- Il testo dell’art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991
(Legge quadro sul volontariato) e’ il seguente: “2.
L’attivita’ del volontariato non puo’ essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l’attivita’ prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
Art. 10.
Interventi a favore di persone con handicap
in situazione di gravita’
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunita’ montane e le unita’ sanitarie locali,
nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con
le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il
diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalita’
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorita’ degli
interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunita’
alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravita’.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita’ di cui alla
lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 sono realizzate d’intesa con
il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’articolo
15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruita’
dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e
al sostegno di comunita’-alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone handicappate in situazione di gravita’, promossi da enti,
associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (IPAB), societa’ cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all’articolo
38.
5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il
funzionamento, le comunita’-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei
soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i
servizi pubblici e il volontariato.
6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunita’
alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con
vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo
dell’immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso
effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del
ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione
urbanistica dell’area.
Note all’art. 10:
- La legge n. 142/1990 e’ stata gia’ citata nella nota
all’art. 5.
- La legge n. 184/1983 reca norme in materia di:
”Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.
- La normativa prevista dalla legge n. 1497/1939
(Protezione delle bellezze naturali) e’ stata in parte
modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di
conversione, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n.
312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale.
Art. 11.
Soggiorno all’estero per cure
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’articolo 7
del decreto del Ministro della sanita’ 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il
soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro e’ equiparato a tutti gli effetti
alla degenza ospedaliera ed e’ rimborsabile nella misura prevista
dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero dela sanita’ di cui
all’articolo 8 del decreto del Ministro della sanita’ 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati
con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale
sono disciplinate anche le modalita’ della corresponsione di acconti
alle famiglie.
Note all’art. 11:
- Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M. 3 novembre 1989
(Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in
forma indiretta presso centri di altissima specializzazione
all’estero) e’ il seguente:
”Art. 7 (Deroghe). – 1. In caso di gravita’ ed urgenza
nonche’ in caso di ricovero in ospedale ubicato in una
regione diversa da quella di appartenenza, il centro
regionale di riferimento, nel cui territorio e’ presente
l’assistito, puo’ autorizzare direttamente, in deroga alla
procedura di cui all’art. 4, le prestazioni all’estero,
dandone tempestiva comunicazione all’unita’ sanitaria lo-
cale competente.
2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di cui all’art. 2, si prescinde dalla preventiva
autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale
gravita’ ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai
cittadini che si trovino gia’ all’estero. In tali casi la
valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni
ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro
di riferimento territorialmente competente, sentita la
commissione prevista dal successivo art. 8. Le relative
domande di rimborso devono essere presentate all’unita’
sanitaria locale competente entro tre mesi
dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza
dal diritto al rimborso.
3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al
precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le
spese che restano a carico dell’assistito, siano
particolarmente elevate in relazione anche al reddito
complessivo del nucleo familiare dell’assistito stesso,
dalla regione d’intesa con il Ministro della sanita’ che
determina, per i singoli casi, il concorso globale
complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di
cui all’art. 8.
4. In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell’art. 22,
paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n.
1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti
convenzioni internazionali di reciprocita’, possono essere
concessi, con la procedura di cui al comma precedente,
concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di
cui all’art. 6 che restano a carico dell’assistito, qualora
le predette spese siano particolarmente elevate in
relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell’assistito stesso.
Art. 8 (Commissione centrale). – 1. Presso il Ministero
della sanita’ – Ufficio per l’attuazione del Servizio
sanitario nazionale, e’ istituita una commissione, con la
partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di
responsabili dei centri regionali di riferimento, che
esprime pareri sugli indirizzi necessari ad assicurare
omogeneita’ di comportamento in tutto il territorio
nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente
decreto e formula proposte in materia di assistenza
sanitaria all’estero.
2. A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall’art.
3, sesto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le
regioni emanano le direttive necessarie per l’acquisizione
dei dati statistici relativi alle prestazioni di assistenza
sanitaria all’estero attraverso schede informative il cui
schema di massima e’ predisposto dal Ministero della
sanita'”.
- Il testo dell’art. 5 della legge n. 833/1978 gia’ citata,
e’ stato integralmente riportato nella nota all’art. 6.
Art. 12.
Diritto all’educazione e all’istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e’ garantito l’inserimento
negli asili nido.
2. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialita’ della persona handicappata nell’apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione non puo’ essere impedito da
difficolta’ di apprendimento ne’ di altre difficolta’ derivanti dalle
disabilita’ connesse all’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed
all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita’
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno
e pone in rilievo sia le difficolta’ di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita’ di recupero, sia le
capacita’ possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unita’ sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unita’ sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalita’ indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale e’ aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantire l’educazione e l’istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le
unita’ sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita’ e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l’impossibilita’ della frequenza
della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall’autorita’ scolastica mediante una relazione sulle attivita’
svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e’
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l’ultilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nasocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.
Art. 13.
Integrazione scolastica
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni
e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita’ si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi
11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attivita’ sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unita’
sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanita’, sono
fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi
e di socializzazione individualizzati, nonche’ a forme di
integrazione tra attivita’ scolastiche e attivita’ integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresi’ previsti i requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attivita’ di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita’ di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonche’ di ogni forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi
funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell’universita’ di interventi adeguati
sia al bisogno della persona sia alla peculiarita’ del piano di stu-
dio individuale;
d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle universita’, per
facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti.
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli enti locali e le unita’
sanitarie locali possono altresi’ prevedere l’adeguamento
dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonche’
l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita’ di
sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare
un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie
all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attivita’ didattiche di sostegno, con priorita’ per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarita’ delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attivita’ di competenza dei consigli di interclasse, dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Note all’art. 13
- La legge n. 360/1976 reca: “Modifica dell’art. 1 della
legge 26 ottobre 1952, n. 1463, statizzazione delle scuole
elementari per ciechi”.
- La legge n. 517/1977 reca: “Norme sulla valutazione degli
alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonche’
altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”.
- Il testo dell’art. 27 della legge n. 142/1990 e’ stato
gia’ pubblicato nella nota all’art. 5.
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca norme in tema di:
”Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento
culturale e professionale ed istituzione dei relativi
istituti”.
- Il D.P.R. n. 616/1977 da’ attuazione alla delega di cui
all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia
di trasferimento e di delega di funzioni statali alle
regioni a statuto ordinario.
Art. 14.
Modalita’ di attuazione dell’integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalita’
di coordinamento con il Ministero dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede
altresi’:
a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all’organizzazione dell’attivita’ educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilita’ nell’articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programamzione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuita’ educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti
del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta’;
nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo
comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, puo’ essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti gia’
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei
suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all’integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel di-
ploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4
deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami
relativi all’attivita’ didattica di sostegno per le discipline cui il
diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha
valore abilitante anche per l’attivita’ didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti
degli stanziamenti gia’ preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all’integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all’articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi
per l’attivita’ didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti
gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione
all’attivita’ didattica di sostegno, nell’ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990.
4. L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di
studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di laurea di cui al comma 3 puo’ essere impartito anche da enti o
istituti specializzati all’uopo convenzionati con le universita’, le
quali disciplinano le modalita’ di espletamento degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione
devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della citata legge n.
341 del 1990, relativamente alla scuola di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione e’ consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unita’ sanitarie locali e degli
enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
Note all’art. 14:
- Il testo dell’art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il
triennio 1988/1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale
del comparto scuola) e’ il seguente):
”Art. 26 (Aggiornamento e formazione in servizio del
personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario). – 1. Nei limiti e
con le modalita’ stabilite dall’art. 14, comma 12, e sempre
che sia possibile la sostituzione con personale in
servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni
organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero
assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell’art. 14
della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere
programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal
capo di istituto periodi di esonero totale o parziale
dall’insegnamento, allo scopo di consentire la
partecipazione individule ad iniziative anche straordinarie
di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico
realizzate presso universita’ ed istituti di ricerca o
attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica
istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti
scientifici, enti culturali o associazioni professionali
del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le
iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto
anche dei criteri stabiliti per l’utilizzazione annua del
personale.
2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma
pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto, dal
Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi,
criteri e modalita’ organizzative per la partecipazione e
la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio
e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I
docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano
al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze
formative, una relazione scritta o altri materiali
strutturati, appositamente elaborati, che illustrino
contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per
attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione
nell’ambito della scuola. La predetta relazione e la
certificazione rilasciata a conclusione delle attivita’
formative sono inserite, a richiesta del docente, nel
fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei
docenti di cui all’art. 14, comma 5, riserva alla
formazione in servizio dei docenti in impegno fino a
quaranta ore.
3. Per le attivita’ di aggiornamento deliberate dal
collegio dei docenti, quest’ultimo definisce gli obiettivi
e le modalita’ organizzative per la realizzazione e la
verifica delle iniziative stesse, nonche’ per la
partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di
servizio.
4. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in sede di
negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro
della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente
decreto il piano nazionale di aggiornamento per il
personale appartenente alle tre aree del comparto scuola;
in tale sede saranno, altresi’, definiti modalita’ e
criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad
iniziative di aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario”.
- Il testo dell’art. 4 della legge n. 168/1988 (Istituzione
del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica
e tecnologica) e’ il seguente:
”Art. 4 (Coordinamento dell’istruzione universitaria con
gli altri gradi di istruzione). – 1. Il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di
rispettiva competenza che importino problematiche
interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni
opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di
realizzare un idoneo coordinamento tra l’istruzione
universitaria e l’istruzione di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione
sente il Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione
per il personale ispettivo direttivo e docente delle scuole
di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le
universita’ ed eventualmente con gli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
(IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del
Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della
scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione
della formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica
e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione
per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto
l’aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio
universitari che prevedono sbocchi nell’insegnamento nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonche’ per il rilascio dei
relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di
appositi fondi, le iniziative delle universita’ rivolte,
nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche
d’intesa con gli IRRSAE, alla preparazione
all’insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla
sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresi’ le
iniziative assunte dalle universita’, d’intesa con
organismi dell’amministrazione scolastica, per promuovere
l’interscambio culturale tra universita’ e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attivita’ previste dal presente
articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di
esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI);
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle
forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla
Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica
istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in
campo formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con
decreto interministeriale”.
- Il testo dell’art. 4, secondo comma, lettera l), del
D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi
collegiali di scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica) e’ il seguente:
”Il collegio dei docenti:
a)-i) (omissis);
l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni
possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento”.
- Il testo dell’art. 4 della legge n. 341/1990 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari) e’ il seguente:
”Art. 4 (Diploma di specializzazione). – 1. Il diploma di
specializzazione si consegue, successivamente alla laurea,
al termine di un corso di studi di durata non inferiore a
due anni finalizzato alla formazione di specialisti in
settori professionali determinati, presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata
in indirizzi, cui contribuiscono le facolta’ ed i
dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facolta’ di magistero, le universita’ provvedono alla
formazione, anche attraverso attivita’ di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame
finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame
di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare
nel termine e con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma
3, sono definiti la tabella della scuola di
specializzazione all’insegnamento di cui al comma 2 del
presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un
periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate
alla preparazione professionale con riferimento alle
scienze dell’educazione e all’approfondimento metodologico
e didattico delle aree disciplinari interessate nonche’
attivita’ di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto
del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione
alla scuola di specializzazione all’insegnamento e le
modalita’ di svolgimento dell’esame finale. Si applicano
altresi’ le disposizioni di cui all’art. 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime
modalita’, di concerto altresi’ con i Ministri di grazia e
giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i
diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in
relazione a specifici profili professionali danno titolo
alla partecipazione agli esami di abilitazione per
l’esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno
titolo per l’accesso alla dirigenza nel pubblico impiego”.
- Il testo dell’art. 9 della medesima legge n. 341/1990 e’
il seguente:
”Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione). – 1. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu’ decreti del Presidente della Repubblica, adottati su
proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario,
dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme
parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati
consultivi di cui all’art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le
rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli
ordini professionali, nell’osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni
totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione
innovativa degli insegnamenti secondo criteri di
omogeneita’ disciplinare, tenendo conto dei mutamenti
sopravvenuti nelle aree scientifiche e profesionali;
c) devono determinare le facolta’ e la collocazione dei
corsi nelle facolta’, secondo criteri di omogeneita’
disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e
duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il
passaggio degli studenti dal precedente al nuovo
ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari, intese come
insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate
per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da
includere necessariamente nei curricula didattici, che
devono essere adottati dalle universita’, al fine di
consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per
l’esercizio delle professioni o l’accesso a determinate
qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinita’ al fine della valutazione
delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma
dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede alle sucessive
modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi
1 e 2.
4. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica
e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i
criteri generali per la regolamentazione dell’accesso alle
scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia
prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, comma 6, e
dell’art. 4, comma 4, con decreti del Presidente della
Repubblica adottati su proposta del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con i Ministri interessati, possono essere
individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le
attivita’ professionali per accedere ai quali sono
richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato su
proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e
quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo
dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e’ prescritto il possesso”.
- Il D.P.R. n. 417/1974 contiene “Norme sullo stato
giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato”.
- Il D.P.R. n. 970/1975 reca: “Norme in materia di scuole
aventi particolari finalita'”.
- Il testo dell’art. 65 della legge n. 270/1982 (Revisione
della disciplina del reclutamento del personale docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del
personale precario esistente) e’ il seguente:
”Art. 65 (Validita’ dei titoli di specializzazione
conseguiti in base a norme vigenti prima dell’entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970). – La validita’ dei titoli di
specializzazione di cui all’ultimo comma dell’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, e’ estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo
previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle
immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Sono ritenuti validi altresi’ quali titoli di
specializzazione i titoli conseguiti in base a norme
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale
data, purche’ a seguito di corsi indetti prima della data
medesima”.
Art. 15.
Gruppi di lavoro
per l’integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale e’ istituito un gruppo
di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unita’ sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di
primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unita’ sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e
l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonche’ per
qualsiasi altra attivita’ inerente all’integrazione degli alunni in
difficolta’ di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo’ avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Nota all’art. 15:
- Il testo dell’art. 14, decimo comma, della legge n.
270/1982 gia’ citata in nota all’art. 14 e’ il seguente:
”l’utilizzazione puo’ essere disposta per programmi di
ricerca o per iniziativa nel campo educativo scolastico,
ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da
concordarsi con l’istituzione interessata e secondo le
modalita’ e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione”.
Art. 16.
Valutazione del rendimento
e prove d’esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti e’ indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attivita’ integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell’allievo in rapporto alle sue potenzialita’ e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu’
lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore
degli alunni handicappati e’ consentito per il superamento degli
esami universitari, previa intesa col docente della materia e,
occorrendo, con il consiglio di facolta’, sentito eventualmente il
consiglio dipartimentale.
Art. 17.
Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l’inserimento della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante
attivita’ specifica nell’ambito delle attivita’ del centro di
formazione professionale tenendo conto dell’orientamento emerso dai
piani educativi individualizzati realizzati durante l’iter
scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacita’ ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,
e’ inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando
vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all’addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati
dagli enti di cui all’articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonche’ da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da
leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di
attuazione per le attivita’ di formazione professionale di cui
all’articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 e’
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria
per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e’
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in
forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla
base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Note all’art. 17:
- Il testo dell’art. 3, primo comma, lettere l) e m), della
legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione
professionale) e’ il seguente:
”Le regioni esercitano, ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione, la potesta’ legislativa in materia di
orientamento e di formazione professionale in conformita’
ai seguenti principi:
a)-i) (omissis);
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi
che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli
ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le
possibilita’ di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali
competenti, idonei interventi di assistenza psico-
pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi
affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni
fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo
inserimento nell’attivita’ formativa e favorirne
l’integrazione sociale”.
- Il testo dell’art. 8, primo comma, lettere g) ed h),
della stessa legge n. 845/1978, e’ il seguente:
”Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a)-f) (omissis);
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti
invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni
fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i
corsi normali”.
- Il testo dell’art. 5 della medesima legge n. 845/1978 e’
il seguente:
”Art. 5 (Organizzazione delle attivita’). – Le regioni, in
conformita’ a quanto previsto dai programmi regionali di
sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani
annuali di attuazione per le attivita’ di formazione
professionale.
L’attuazione dei programmi e dei piani cosi’ predisposti e’
realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono
essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia
necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale
agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano
emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali
dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli
imprenditori o di associazioni con finalita’ formative e
sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento
cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono
possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti
requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacita’ organizzativa e
attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attivita’;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di
lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro
di attivita’;
7) accettare il controllo della regione, che puo’
effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo
dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresi’ stipulare convenzioni con
imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di
formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione,
nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del
comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da
ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti
locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono
stipulate dalle regioni”.
- Il testo dell’art. 8 della legge n. 281/1970
(Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a
statuto ordinario) e’ il seguente:
”Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). -
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e’ istituito un fondo il cui ammontare e’
commisurato al gettito annuale dei senguenti tributi
erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell’imposta di fabbricazione sugli oli
minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell’imposta di fabbricazione e dei
diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell’imposta di fabbricazione sulla
birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo
zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie
zuccherine;
e) il 75 per cento dell’imposta di fabbricazione sui gas
incondensabili di prodotti pertroliferi e sui gas resi
liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell’imposta erariale sul consumo dei
tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all’ammontare
complessivo dei versamenti in conto competenza e residui,
relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed
affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di
devoluzione, al netto dei rimnborsi per qualsiasi causa
effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da
maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
di cui sopra, che siano disposte successivamente alla
entrata in vigore della presente legge, quando siano
destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori
spese a carico del bilancio statale.
La percentuale del gettito complessivo del tributo,
attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
previste dal precedente comma e’ determinata con la legge
di bilancio.
Il fondo comune e ripartito fra le Regioni a statuto
ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di
concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla
popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta
dai dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica
relativi al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione;
B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di
ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali
dell’Istituto centrale di statistica relativi al penultimo
anno antecedente a quello della devoluzione;
C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti
requisiti:
a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio
regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello
della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali
dell’Istituto centrale di statistica;
b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno
antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal
numero degli iscritti nelle liste di collocamento
appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati
ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
c) carico pro capite dell’imposta complementare progressiva
sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli
nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione,
quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero
delle finanze. Con l’entrata in vigore dei provvedimenti di
attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite
sara’ riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui
tre decimi del fondo e’ fatta in ragione diretta della
popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali
dell’Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
anno antecedente a quello della ripartizione, nonche’ in
base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito
nella tabella annessa alla presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il
Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati
diretti intestati a ciascuna Regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l’Istituto
centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati
relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
e comunque non oltre i due anni, saranno riveduti i criteri
di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
quinto comma del presente articolo, osservando il principio
di una perequazione in ragione inversamente proporzionale
al reddito medio pro capite di ciascuna Regione.
Art. 18.
Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed
organizzazioni di volontariato che svolgono attivita’ idonee a
favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone
handicappate.
2. Requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalita’ giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalita’ di revisione ed aggiornamento
biennale dell’albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunita’ montane e delle unita’ sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita’ e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 e’ condizione necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di
attivita’ lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di lavoro
per l’assunzione delle persone handicappate.
Nota all’art. 18:
- Il capo II del titolo II del libro I del codice civile
contiene la disciplina in materia di associazioni e
fondazioni.
Art. 19.
Soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica,
i quali abbiano una capacita’ lavorativa che ne consente l’impiego in
mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la
valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita’
lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione
fisica o psichica. La capacita’ lavorativa e’ accertata dalle
commissioni di cui all’articolo 4 della presente legge, integrate ai
sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Nota all’art. 19:
- La legge n. 482/1968 reca norme in tema di “Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private”.
Art. 20.
Prove d’esame nei concorsi pubblici
e per l’abilitazione alle professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi
pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per
l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche’ l’eventuale
necessita’ di tempi aggiuntivi.
Art. 21.
Precedenza nell’assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidita’ superiore ai
due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi
disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Nota all’art. 21:
- Le categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge n. 648/1950 (Riodinamento delle
disposizioni sulle pensioni di guerra), comprendono le
seguenti minorazioni:
”TABELLA A”
LESIONI ED INFERMITA’ CHE DANNO DIRITTO
A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE
PRIMA CATEGORIA
1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani
e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi, che abbiano prodotto cecita’ bilaterale, assoluta e
permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi con tale riduzione della acutezza visiva da
permettere appena il conteggio delle dita alla distanza
della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che
ne abbiano prodotto cecita’ assoluta e permanente, con
l’acutezza visiva dell’altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della
normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B – o).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite
della perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facolta’ mentali
(schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza
paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica,
distimie gravi, ecc.), che rendano l’individuo incapace a
qualsiasi attivita’.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso,
profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni piu’
necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione
o amputazione delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello
stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e
della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non
dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del
braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. Le perdite totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani,
ovvero la perdita totale di due pollici e di altre sette o
sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita
delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle
prime due dell’altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare e tutte le altre infermita’ e le lesioni
organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da
determinare una assoluta incapacita’ a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della
faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave
ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da
costringere a speciale alimentazione con conseguente
notevole deperimento organico.
21. L’anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del
tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione,
determinano assoluta incapacita’ lavorativa o imminente
pericolo di vita.
23. L’ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani,
compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale
anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei
pollici.
25. La disarticolazione di un’anca e l’anchilosi completa
della stessa, se unita’ a grave alterazione funzionale del
ginocchio corrispondente.
26. L’amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo
tale da non permettere in modo assoluto e permanente
l’applicazione dell’apparecchio protesico.
27. Sordita’ bilaterale organica assoluta e permanente,
quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e
permanenti della favella.
SECONDA CATEGORIA
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi, tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare fra
1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordita’ bilaterale organica assoluta e permanente
(Vedansi avvertenze alle tabelle A e B – d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della
faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la
masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da
apportare notevoli deformita’, nonostante la protesi.
4. L’anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e
permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell’apparecchio
respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, de-
terminate dall’azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della
laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e
permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di
scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del
pericardio, quando per la loro gravita’ non siano da
ascriversi al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o
batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi
scientifici, che per la loro gravita’ non siano tali da
doversi ascrivere alla prima categoria (Vendansi avvertenze
alle tabelle A e B – e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle
glandole annesse con grave e permanente deperimento della
costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale
(encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia
od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da
raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della
prima categoria.
11. L’immobilita’ del capo in completa flessione od
estensione da causa inamovibile, oppure la rigidita’ totale
e permanente, o l’incurvamento notevole permanente della
colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che
periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che
presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i
caratteri e la durata si giudicano inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e
del collo, quando per la loro gravita’ non debbano
ascriversi al numero 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi
emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti
dell’apparecchio genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei
testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da
lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola
uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica,
splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L’artrite cronica che, per la molteplicita’ e
l’importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato
gravemente la funzione di due o piu’ arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il
terzo inferiore. (vedansi avvertenze alle tabelle A e B -
b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e
di due delle ultime quattro dita della mano sinistra.
(Vedansi avvertenze alle tabelle A e B – b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L’anchilosi completa dell’anca o quella in flessione
del ginocchio.
23. L’amputazione medio tarsica, o la sotto-astragalica,
dei due piedi.
TERZA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che
abbiano prodotta cecita’ assoluta e permanente con
l’acutezza visiva dell’altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12
della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B – d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti
di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la
deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della
favella.
5. La perdita del braccio o dell’avambraccio sinistro
(disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore
dell’uno o dell’altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale
delle dita di esssa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani,
compresi ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra,
insieme con quella di due delle ultime quattro ditta della
mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell’indice delle due
mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di
un indice e di altre quattro dita fra le due mani con
integrita’ dell’altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque
dita fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L’anchilosi totale della spalla destra in posizione
viziata e non parallela all’asse del corpo”.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato
1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non e’
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l’esercizio
di attivita’ sportive, turistiche e ricreative
1. L’attivita’ e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanita’ con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce i protocolli per la concessione
dell’idoneita’ alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformita’ alle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l’accessibilita’ e la fruibilita’ delle strutture sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilita’ degli impianti ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva
possibilita’ di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilita’ degli impianti ai sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 5,
primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.
Note all’art. 23:
- Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, reca: “Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilita’,
l’adattabilita’ e la visitabilita’ degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche” e contiene norme di
attuazione della legge n. 13/1989, recante: “Disposizioni
per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”.
- Il testo dell’art. 5, primo comma, della legge n.
217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica)
e’ il seguente:
”Art. 5 (Imprese turistiche). – Sono imprese turistiche
quelle che svolgono attivita’ di gestione di strutture
ricettive ed annessi servizi turistici”.
Art. 24.
Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilita’
e la visitabilita’ di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e succes-
sive modificazioni, sono eseguite in conformita’ alle disposizioni di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonche’ ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalita’, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita’ competenti
alla tutela del vincolo, la conformita’ alle norme vigenti in materia
di accessibilita’ e di superamento delle barriere architettoniche
puo’ essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, nei limiti della compatibilita’ suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modicazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformita’ alla normativa vigente in materia di accessibilita’ e di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma
2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le
opere di cui al comma 1 e’ subordinato alla verifica della
conformita’ del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilita’ e di abitabilita’ per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine puo’ richiedere al proprietario
dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del
progettista, l’accertamento di conformita’ alla normativa vigente in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all’Amministrazione competente, che da’ atto in sede di approvazione
del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico e’ accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilita’ e di abitabilita’ e’ condizionato alla verifica tecnica
della conformita’ della dichiarazione allo stato dell’immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformita’ dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilita’ e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformita’ siano tali da rendere impossibile
l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilita’ o
l’abitabilita’ ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a
sei mesi.
8. Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della citata legge n.
41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di
opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilita’
degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di
mutui con finalita’ di investimento, una quota almeno pari al 2 per
cento e’ destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13
del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia.
Note all’art. 24:
- I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989 sono stati
gia’ riportati in nota all’art. 23.
- La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio
1971, n. 5, e reca nuove norme in favore di mutilati ed
invalidi civili.
- Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di
attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di
barriere architettoniche e trasporti pubblici.
- Per i riferimenti alla legge n. 13/1989 e al D.M. 14
giugno 1989, n. 236, si rinvia alla nota all’art. 23.
- La legge n. 89/1939 contiene norme sulla “Tutela delle
cose di interesse artistico o storico”.
- La legge n. 1497/1939, reca norme sulla “Protezione delle
bellezze naturali”.
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per
i cui riferimenti si rinvia alla nota dell’art. 23) e’ il
seguente:
”Art. 4. – 1. Per gli interventi di cui all’art. 2, ove
l’immobile sia soggetto al vincolo di cui all’articolo 1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le
autorita’ da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 della citata
legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1
equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i
trenta giorni successivi, richiedere l’autorizzazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve
pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L’autorizzazione puo’ essere negata solo ove non sia
possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del
bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione
della natura e della serieta’ del pregiudizio, della sua
rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si
colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall’interessato.
Art. 5. – 1. Nel caso in cui per l’immobile sia stata
effettuata la notifica ai sensi dell’art. 2 della legge 1o
giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione
prevista dall’articolo 13 della predetta legge la
competente soprintendenza e’ tenuta a provvedere entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si
applicano le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 4 e
5″.
- Il testo dell’art. 7 del D.P.R. n. 164/1956, recante:
”Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni”, e’ il seguente:
”Art. 7 (Idoneita’ delle opere provvisionali). – Le opere
provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed
a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse
devono essere conservate in efficienza per la intera durata
del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo
si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli
non ritenuti piu’ idonei”.
- Il testo del terzo comma dell’art. 15 della legge n.
47/1985 che reca: “Norme in materia di controllo
dell’attivita’ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere abusive” e’ il seguente:
”L’approvazione della variante deve comunque essere
richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori”.
- Il testo del secondo comma dell’art. 26 della predetta
legge n. 47/1985 e’ il seguente: “Nei casi di cui al comma
precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il
proprietario dell’unita’ immobiliare deve presentare al
sindaco una relazione, a firma di un professionista
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da
compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle
norme igienico-sanitarie vigenti”.
- Il testo dell’art. 32, comma 20, della legge n. 41/1986
(Legge finanziaria 1986) e’ il seguente: “20. Non possono
essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione
di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, in materia di superamento delle barriere
architettoniche. Non possono altresi’ essere erogati dallo
Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni
per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme
di cui al medesimo decreto.
- Il testo dell’art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per
l’edilizia residenziale) e’ il seguente:
”Art. 3 (Competenze del Comitato per l’edilizia
residenziale). – Il Comitato per l’edilizia residenziale,
sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal
C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali
e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie
degli operatori, in modo da garantire una equilibrata
distribuzione dei contributi fra le diverse categorie
interessate e programmi articolati in relazione alle varie
forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle
modalita’ di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei
programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei
finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione
consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi
all’edilizia residenziale con particolare riguardo alle
determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l’assegnazione e per
la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilzia
residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione
e la gestione dell’anagrafe degli assegnatari di abitazione
di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo
dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalita’ per il finanziamento,
l’affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui
al precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalita’ per l’espletamento di concorsi,
da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni,
per l’abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di
qualita’ e di costo predeterminati, di prodotti e materiali
da porre a disposizione dei soggetti che attuano i
programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
regioni devono osservare nella determinazione dei costi
ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 19 e del secondo comma dell’articolo
20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli
interventi di edilizia residenziale assistita dal
contributo dello Stato, sulla base dell’andamento dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
quale risulta dalle determinazioni dell’I.S.T.A.T., nonche’
la misura dell’aggiornamento previsto dal secondo comma
dell’articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407,
sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi
per sopperire con interventi straordinari nel settore
dell’edilizia residenziale alle esigenze piu’ urgenti,
anche in relazione a pubbliche calamita’;
r) propone al Comitato interministeriale per il credito e
risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di
credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno
attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare
ai programmi di cui alla lettera c) dell’articolo 2 (2/b).
Il Comitato per l’edilizia residenziale determina i criteri
e le modalita’ di impiego, anche in deroga alle vigenti
norme sulla contabilita’ generale dello Stato e sulle opere
di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla
lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad
interventi straordinari di cui al punto q) del presente
articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l’edilizia residenziale,
ad eccezione di quelle relative all’esercizio di funzioni
consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo
presidente”.
- Il testo dell’art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986
gia’ citata e’ il seguente: “21. Per gli edifici pubblici
gia’ esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
numero 384 (139), dovranno essere adottati da parte delle
amministrazioni competenti piani di eliminazione delle
barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge”.
Art. 25.
Accesso alla informazione
e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce
alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i
servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l’accesso
all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante
installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari,
nonche’ mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni
per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono
previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di
svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26.
Mobilita’ e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalita’ con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilita’ di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle
stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, modalita’ di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell’ambito dei piani regionali di
trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilita’ delle persone handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di
trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i servizi gia’ istituiti. I
piani di mobilita’ delle persone handicappate predisposti dalle
regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai
comuni.
4. Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell’Ente ferrovie dello Stato e’ destinata agli
interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’Ente
medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla base
dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno
un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalita’ della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della
funzionalita’ dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro
dei trasporti predispone i capitolati d’appalto contenenti
prescrizioni per adeguare alle finalita’ della presente legge i mezzi
di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Note all’art. 26:
- Il testo dell’art. 27 della legge n. 142/1990 gia’
citata, e’ stato riportato in nota all’art. 5.
- Il testo dell’art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, gia’ citato
in nota all’art. 24, e’ il seguente:
”Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). – Le principali
stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle,
rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di
facilitare l’accesso al treno alle persone con difficolta’
di deambulazione.
Per consentire lo stanzionamento dell’invalido in
carrozzella all’interno delle carrozze ferroviarie dovra’
essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato
numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni
in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovra’ essere riservato un numero adeguato di
posti a sedere per le persone non deambulanti o con
difficolta’ di deambulazione e dovra’ essere consentito il
trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilira’ le modalita’ ed i
criteri di attuazione delle norme di cui al presente
articolo”.
Art. 27.
Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C
speciali, con incapacita’ motorie permanenti, le unita’ sanitarie
locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: “, titolari di patente F” e dopo le parole:
”capacita’ motorie,” sono aggiunte le seguenti: “anche prodotti in
serie,”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986,
e’ inserito il seguente:
”2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa
all’imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie
A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l’invalido provvede al
versamento della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto pagata
e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo
acquistato”.
4. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 18
marzo 1988, n. 111, e’ integrato da due rappresentanti delle
associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei
trasporti su proposta del Comitato di cui all’articolo 41 della
presente legge.
5. Le unita’ sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero della sanita’, che provvede ad erogare i contributi nei
limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 42.
Note all’art. 27:
- Il testo vigente dell’art. 1 della legge n. 97/1986
(Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore
aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati agli
invalidi), come modificato dall’art. 27 della legge qui
pubbiicata, e’ il seguente:
”Art. 1. – 1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel,
adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacita’
motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate
all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 2 per
cento.
2. L’aliquota di cui al comma precedente si applica anche
agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo
del medesimo tipo di quello acquistato o importato in
precedenza con l’aliquota ridotta, a condizione che siano
trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto o
della importazione precedente. La condizione non opera nel
caso in cui dal Pubblico registro automobilsitico risulti
che il veicolo acquistato o importato con l’aliquota
ridotta entro il periodo suindicato e’ stato cancellato da
detto registro a norma dell’articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa
all’imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade
qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida
delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi
l’invalido provvede al versamento della differenza tra
l’imposta sul valore aggiunto pagata e l’imposta relativa
all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato”.
- Il testo dell’art. 81, comma 9, del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n.
393/1959, come sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.P.R.
n. 111/1988, e’ il seguente: “9. Il decreto di cui al comma
8 e’ emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai
portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico
istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della sanita’. Il Comitato ha
anche il compito di fornire alle commissioni mediche-
locali, informazioni sul continuo progresso tecnico-
scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore
da parte dei portatori di handicap”.
Art. 28.
Facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati
in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, e’
valido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Nota all’art. 28:
- Il testo dell’art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 gia’ citato
in nota all’art. 24 e’ il seguente:
”Art. 6 (Contrassegno speciale). – Ai minorati fisici con
capacita’ di deambulazione sensibilmente ridotte e’
rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata
istanza (anche tramite le associazioni di categoria
legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che
deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per
poter esercitare la facolta’ di cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere
appositi spazi per l’indicazione a caratteri indelebili
delle generalita’ e del domicilio del minorato, sara’
predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Il contrassegno e’ valido per tutto il territorio
nazionale”.
Art. 29.
Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere piu’ agevole l’esercizio del diritto di voto, le
unita’ sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilita’ di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto
di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste
elettorali. Nessun elettore puo’ esercitare la funzione di
accompagnatore per piu’ di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell’accompagnatore e’ fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Nota all’art. 29:
- Il testo dell’art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese
a favorire la votazione degli elettori non deambulanti) e’
il seguente:
”Art. 1. – 1. In attesa che sia data piena applicazione
alle norme in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione
al voto degli elettori non deambulanti gli elettori stessi,
quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non
e’ accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare
il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia
allocata in sede gia’ esente da barriere architettoniche e
che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 2, previa
esibizione, unitamente al certificato elettorale, di
attestazione medica rilasciata dall’unita’ sanitaria lo-
cale.
2. Nei comuni ripartiti in piu’ collegi senatoriali o piu’
collegi provinciali per l’elezione, rispettivamente, del
Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei
comuni nei quali si svolge l’elezione dei consigli
circoscrizionali, la sezione scelta dell’elettore non
deambulante per la votazione deve appartenere, nell’ambito
territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o
provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e’
compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso e’
iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l’elettore
non deambulante puo’ votare in qualsiasi sezione elettorale
del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del
presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla
lista della sezione e di essi e’ presa nota nel verbale
dell’ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati
gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od
applicazione di marche e vengono allegati al verbale
dell’ufficio elettorale”.
Art. 30.
Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di
tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di
consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.
Art. 31.
Riserva di alloggi
1. All’articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
”r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti
autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o
acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita’ o
con ridotte o impedite capacita’ motorie”.
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal
comma 1 del presente articolo, e’ concesso dal Comitato esecutivo del
CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari,
alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni
sulla base delle assegnazione e degli acquisti, mediante atto
preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti
pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 puo’ essere concesso con le
modalita’ yndicate nello stesso comma, direttamente agli enti e
istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi
nel campo dell’edilizia abitativa che ne facciano richiesta per
l’adattamento di alloggi di loro proprieta’ da concedere in locazione
a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita’ o
con ridotte o impedite capacita’ motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unita’
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione
della quota di riserva di di cui alla citata lettera r-bis) del primo
comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Nota all’art. 31:
- Il testo dell’art. 3, primo comma, della legge n.
457/1978 gia’ citata in nota all’art. 24, con l’aggiunta
della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, e’
il seguente:
”Il Comitato per l’edilizia residenziale, sulla base degli
indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a), r) (Omissis);
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per
la concessione di contributi in conto capitale a comuni,
istituiti autonomi case popolari, imprese, cooperative o
loro consorzi per la realizazione con tipologia idonea o
per l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravita’ o con ridotte o impedite capacita’ motorie”.
Art. 32.
Agevolazioni fiscali
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidita’ e menomazione, per la parte
del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del
reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito
complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per se’ o per
le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, purche’
dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la
spesa, la persona da assistere perche’ invalida e il domicilio o la
residenza del percipiente.
Art. 33.
Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita’ accertata
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di
cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita’ parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni
di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravita’ non
sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche’ quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuita’ un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al
proprio domicilio e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita’ puo’
usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e
non puo’ essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita’.
Art. 34.
Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della sanita’ da emanare, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici
che permettano di compensare le difficolta’ delle persone con hand-
icap fisico o sensoriale.
Nota all’art. 34:
- Il testo dell’art. 26, terzo comma, della legge n.
833/1978 gia’ citata e’ il seguente: “Con decreto del
Ministro della sanita’, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle
protesi e i criteri per la sua revisione periodica”.
Art. 35.
Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore eta’
presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall’istituto sia segnalato l’abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nota all’art. 35:
- Per i riferimenti relativi alla legge n. 184/1983 si
rinvia alla nota all’art. 10.
Art. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e
628 del codice penale, nonche’ per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia
una persona handicappata la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 e’ ammessa
la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche’
dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata
o un suo familiare.
Note all’art. 36:
- Il testo degli aticoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628
del codice penale e’ il seguente:
”Art. 519 (Della violenza carnale). – Chiunque, con
violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione
carnale e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con
persona la quale al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne
e’ l’ascendente o il tutore; ovvero e’ un’altra persona a
cui il minore e’ affidato per ragioni di cura, di
educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) e’ malata di mente, ovvero non e’ in grado di
resistergli a cagione delle proprie condizioni
d’inferiorita’ psichica o fisica, anche se questa e’
indipendente dal fatto del colpevole;
4) e’ stata tratta in inganno, per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona”.
”Art. 520 (Congiunzione carnale commessa con abuso della
qualita’ di pubblico ufficiale). – Il pubblico ufficiale,
che, fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, si
congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta,
di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero
con persona che e’ a lui affidata in esecuzione di un
provvedimento dell’Autorita’ competente, e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto e’ commesso da un
altro pubblico ufficiale, rivestito, epr ragione del suo
ufficio, di qualsiasi autorita’ sopra taluna delle persone
suddette”.
”Art. 521 (Atti di libidine violenti). – Chiunque, usando
dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due
articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine
diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene
stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi
delle condizioni indicate nei due articoli precedenti,
costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine
su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri”.
”Art. 522 (Ratto a fine di matrimonio). – Chiunque, con
violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine
di matrimonio, una donna non coniugata, e’ punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e’ commesso in danno di una persona dell’uno o
dell’altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni
quattordici e minore degli anni diciotto, la pena e’ della
reclusione da due a cinque anni”.
”Art. 523 (Ratto a fine di libidine). – Chiunque, con
violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine
di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di eta’,
e’ punito con la reclusione da tre a cinque anni.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso a danno di
persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero
di una donna coniugata”.
”Art. 527 (Atti osceni). – Chiunque, in lugo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e’ punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se il fatto avviene per colpa, la pena della multa da lire
sessantamila a seicentomila”.
”Art. 628 (Rapina). – Chiunque, per procurare a se’ o ad
altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, e’ punito con la reclusione
da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a
quattro milioni.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione per asicurare a se’ o ad
altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a
se’ o ad altri l’impunita’.
La pena e’ della reclusione da quattro anni e sei mesi a
venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre
milioni:
1) se la violenza o minaccia e’ commessa con armi, o da
persona travisata, o da piu’ persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato
d’incapacita’ di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e’ posta in essere da persona
che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis”.
- Il titolo XII del libro II del codice penale riguarda i
delitti contro la persona e i reati previsti dalla legge n.
75/1958 riguardano: “L’abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui”.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata
una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il
Ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalita’ di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e
di espiazione della pena.
Art. 38.
Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita’ montane e le
unita’ sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono
delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell’opera di
associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private
di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreche’
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione
del personale e per l’efficienza organizzativa ed operativa, mediante
la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita’
montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o
comunita’-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,
possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)
dell’articolo 8, previo controllo dell’adeguatezza dei progetti e
delle iniziative, in rapporto alle necessita’ dei soggetti ospiti,
secondo i principi della presente legge.
Nota all’art. 38:
- Il testo dell’art. 26 della legge n. 833/1978 gia’ citata
e’ il seguente:
”Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). – Le prestazioni
sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate
dalle unita’ sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L’unita’ sanitaria locale, quando non sia in grado di
fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante
convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformita’ ad uno
schema tipo approvato dal Ministro della sanita’, sentito
il consiglio sanitario nazionale.
Sono altresi’ garantite le prestazioni protesiche nei
limiti e nelle forme stabilite con le modalita’ di cui al
secondo comma dell’art. 3.
Con decreto del Ministro della sanita’, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un
nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la
sua revisione periodica”.
Art. 39.
Compiti delle regioni
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilita’ di bilancio, ad interventi sociali, educativo-
formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale,
di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e suc-
cessive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi
sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilita’ di bilancio:
a) a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi
delle prestazioni, nonche’ i criteri per l’erogazione dell’assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalita’ di coordinamento e
di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui
alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari,
educativi, anche d’intesa con gli organi periferici
dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per
la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti
necessari all’attivita’ di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le universita’ e gli istituti di
ricerca, i programmi e le modalita’ organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle
attivita’ di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all’articolo 38, le attivita’ di ricerca e di sperimentazione di
nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonche’ la
produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalita’ di intervento nel campo delle attivita’
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalita’ del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed intergrazione sociale di cui
all’articolo 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva
situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all’integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei
contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti
pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalita’ fissate dalle regioni
medesime.
Note all’art. 39:
- Il testo dell’art. 53 della legge n. 833/1978 gia’ citata
e’ stato gia’ pubblicato nella nota all’art. 6.
- Il testo dell’art. 27 della legge n. 142/1990 gia’ citata
e’ stato gia’ pubblicato nella nota all’art. 5.
Art. 40.
Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita’
montane e le unita’ sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27
della legge 8 giugno 1990, dando priorita’ agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all’articolo 4 della citata legge n.
142 del 1990 disciplinano le modalita’ di coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale e
l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli
utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste
dallo statuto stesso.
Nota all’art. 40:
- Il testo dell’art. 4 della legge n. 142/1990 gia’ citata
nella nota all’art. 5 e’ il seguente:
”Art. 4 (Statuti comunali e provinciali). – 1. I comuni e
le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla
legge, stabilisce le norme fondamentali per
l’organizzazione dell’ente ed in particolare determina le
attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici e dei
servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni
e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni
ed ai procedimenti amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione
e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto e’ approvato se ottiene per due volte
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, lo statuto e’ pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo
pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
al Ministero dell’interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in
vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione”.
Art. 41.
Competenze del Ministro per gli affari
sociali e costituzione del Comitato nazionale
per le politiche dell’handicap
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l’attivita’ delle
Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi
della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di
sostegno per le persone handicappate e di verifica dell’attuazione
della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti
la condizione delle persone handicappate sono presentati previo
concerto con il Ministro per gli affar sociali. Il concerto con il
Ministro per gli affari sociali e’ obbligatorio per i regolamenti e
per gli atti di carattere generale adotti in materia.
3. Per favorire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, e’
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell’handicap.
4. Il Comitato e’ composto dal Ministro per gli affari sociali, che
lo presiede, dai Ministri dell’interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanita’, del lavoro e della previdenza sociale,
nonche’ dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato e’ convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima
della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle provincie autonome ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19
novembre 1987, n. 476, che svolgano attivita’ di promozione e tutela
delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni
anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato di attuazione delle politiche per l’handicap in Italia, nonche’
sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione
della presente legge la relazione e’ presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, e’ coadiuvato da
una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell’interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanita’, del lavoro e della previdenza sociale,
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche’
da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di
cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento
per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione
pubblica. La commissione e’ presieduta dal responsabile dell’Ufficio
per le problematiche della famiglia, della terza eta’, dei disabili e
degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 42.
Copertura finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari sociali, e’ istituito il Fondo per l’integrazione degli
interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei
cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato
nazionale per le politiche dell’handicap di cui all’articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il
criterio della proporzionalita’ di cui al comma 2 puo’ essere
integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui
all’articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone
handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonche’ a
situazioni di grave arrettratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorita’ agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravita’ e agli
interventi per la prevenzyone.
5. Per le finalita’ previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di
ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilita’
finanziarie all’uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E’ autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l’anno 1992 e di
lire 150 miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun
anno, secondo le seguenti finalita’:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l’integrazione delle commissioni
di cui all’articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per
cure nei casi previsti dall’articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei
minori ricoverati di cui all’articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le universita’ di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l’attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle universita’ di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l’avvio della sperimentazione di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno
1993 per l’assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall’articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dall’articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di
lavoro di cui all’articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l’accesso ai
servizi radiotelevisi e telefonici previsti all’articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall’articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all’articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi
e 512 milioni a partire dall’anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per l’integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del
presente articolo.
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a
lire 120 miliardi per l’anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall’anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1922, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Provvedimenti in
favore di portatori di handicap”.
8. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all’art. 42:
- Per il testo dell’art. 12 della legge n. 400/1988 si veda
in nota all’art. 8.
Art. 43.
Abrogazioni
1. L’articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, l’articolo 415 del regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo
dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Nota all’art. 43:
- L’art. 230 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche, emanate in virtu’ dell’art. 1, n. 3 della legge
31 gennaio 1926, n. 100, sull’istruzione elementare, post
elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato
con R.D. n. 576/1928, riguardava l’affidamento alle
facolta’ mediche del Regno del compito di promuovere gli
studi di morfologia, psicologia, nonche’ l’affidamento al
Ministero della pubblica istruzione dell’assistenza e
dell’istruzione dei fanciulli con handicap.
- L’art. 415 del regolamento generale sui servizi
dell’istruzione elementare, approvato con R.D. n.
1297/1928, riguardava all’allontanamento definitivo
dell’alunno con problemi psichici dalle normali classi e la
sua assegnazione a classi differenziali.
- Il testo dei commi secondo e terzo dell’art. 28 della
legge n. 118/1971 gia’ citata, era il seguente:
”L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i
soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o
da menomazioni fisiche di tale gravita’ da impedire o
rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento
nelle predette classi normali.
Sara’ facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e
mutilati civili alle scuole medie superiori ed
universitarie”.
Art. 44.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 45):
Presentato dall’on. FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 30 novembre 1987, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 10
marzo 1988, 28 luglio 1988, 21 settembre 1988, 1o marzo
1989, 2 agosto 1989, 6 febbraio 1991, 23 maggio 1991.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, l’11 novembre 1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il
13, 14, 20, 21 novembre 1991 e approvato il 9 gennaio 1992,
in un testo unificato con atti nn. 288 (ARTIOLI ed altri),
484 (ARMELLIN ed altri) e 501 (COLOMBINI ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 3152):
Assegnato alla 12a commissione (Sanita’), in sede
deliberante, l’11 gennaio 1992, con pareri delle
commissioni

La legge 104 sulla Gazzetta Ufficiale1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a e della commissione
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12a commissione il 15 gennaio 1992 e
approvato il 16 gennaio 1992.